VALUTAZIONE
Per la valutazione del percorso didattico educativo alla fine del primo quadrimestre e finale si applicano le norme e le modalità previste dall’art. 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122; essa, pertanto sarà espressa in decimi.
Nella valutazione si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo-didattico, rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità da sviluppare e all’impegno profuso, facendo comunque sempre riferimento al PEI . Per gli esami del primo ciclo saranno predisposte prove idonee a valutare i progressi dell’alunno sulla base degli insegnamenti impartiti.
Le prove d’esame:
• possono essere differenziate in relazione a quanto previsto dal PEI
• anche se differenziate, sono considerate equivalenti a quelle ordinarie
• possono essere sostenute con l’uso di strumenti compensativi
Sui diplomi di licenza sarà riportato il voto finale in decimi, senza alcun riferimento alla differenziazione delle prove.
Agli alunni che non conseguono la licenza sarà rilasciato un attestato di credito formativo, utile all’iscrizione alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi e per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
Azienda Tecnica
Personale tecnico