CAPO II – DOCENTI

Art. 18

Indicazioni sui doveri dei docenti

1. I docenti accolgono gli alunni nelle aule.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe cartaceo ed elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà alla famiglia la suddetta mancanza. Se l’assenza è superiore a cinque giorni deve accertare la presenza del certificato medico.
3. Un alunno può uscire anticipatamente dalla scuola soltanto se il/i genitore/i-tutore/i o persone da essi delegati (delega scritta depositata in segreteria didattica) chiedono personalmente l’autorizzazione al D.S. o al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente della classe è tenuto ad apporre sul registro l’ora in cui l’alunno è uscito.
4. La segreteria predispone per ogni classe un elenco degli alunni completo: una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria.
5. I docenti indicano sul registro di classe e on-line i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
6. I docenti hanno cura di non lasciare, per alcun motivo, gli alunni da soli, provvedendo ad effettuare il cambio di aula con la massima celerità, salvo impellenti urgenti motivi nella cui evenienza chiameranno un collega o un collaboratore scolastico affinché possa vigilare sui ragazzi.
7. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe.
8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
9. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.
10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
11. Al suono delle campane di uscita, i docenti accompagnano la classe in fila ai cancelli.
12. I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dell’edificio e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

13. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc…) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
14. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente.
17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori.
18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. Ricevono i genitori, previo appuntamento – in presenza o “a distanza” attraverso piattaforma G Suite – in orario diverso da quello delle lezioni.
19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle comunicazioni circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le comunicazioni e gli avvisi saranno inseriti nell’apposito registro on-line o pubblicati sul sito web istituzionale.
20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998, D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica irrogazioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”).
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata.
22. I docenti devono avvisare le famiglie tramite diario dell’alunno o registro elettronico circa le attività didattiche extracurriculari.
23. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e custoditi nell’apposito armadio accanto la presidenza.