CAPO VIII – VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE

Art.40

Norme per lo svolgimento di viaggi e visite di istruzione

1. La scuola considera le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, nonché a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con altre scuole, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Il consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento.
3. Per le visite d’istruzione occorre la specifica autorizzazione dei genitori.
4. Di norma è previsto 1 accompagnatore ogni 15 alunni; 1 accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. Può essere prevista anche la presenza del collaboratore scolastico. I Consigli di Classe provvedono ad individuare gli accompagnatori per eventuali viaggi di istruzione; per le uscite di un giorno o più brevi si procederà all’individuazione dell’accompagnatore secondo le esigenze della scuola.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel piano delle uscite e dei viaggi didattici della scuola.
6. Per le visite d’istruzione è prevista la totale partecipazione della classe. In nessun modo l’alunno dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico.
7. Per i viaggi di istruzione di più giorni è prevista la partecipazione di almeno i 2/3 della classe. In assenza di docenti accompagnatori appartenenti al Consiglio di classe, il viaggio di istruzione non potrà essere effettuato.
8. Il Collegio dei docenti individua ogni anno scolastico una Funzione Strumentale per la predisposizione ed il coordinamento delle uscite e dei viaggi didattici della scuola opportunamente deliberati.
10. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia gli elenchi di tutti gli alunni partecipanti alla visita d’istruzione riportanti le generalità degli stessi da consegnare ai musei o dove viene fatta esplicita richiesta.

11. A norma di Legge non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale o su quello bancario dell’Istituzione Scolastica.

12. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax nonché i recapiti telefonici dei genitori.
13. Su richiesta da inoltrare al DS, nel caso in cui i docenti lo riterranno opportuno, potranno partecipare alla visita d’istruzione i genitori di alunni diversamente abili o con particolari problemi. Può essere previsto il pagamento della quota.
14. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
15. I viaggi d’istruzione e le visite guidate fanno parte dell’attività formativa degli studenti e completano l’azione didattica, per cui l’inosservanza delle norme del regolamento d’Istituto e le relative sanzioni, sono ritenuti validi motivi per l’esclusione da qualsiasi attività extrascolastica. I comportamenti negativi dovranno essere riscontrabili nei registri di classe, nei registri dei verbali e dovranno risultare dalle comunicazioni ufficiali alle famiglie.
17. Durante le uscite gli alunni devono tenere un comportamento corretto e seguire diligentemente le istruzioni dei docenti accompagnatori.