SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

 

1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente indicato dal Collegio dei Docenti, dal Presidente del Consiglio di Istituto.
3. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Il componente membro impedito ad intervenire, deve far pervenire per iscritto al Presidente dell’Organo di Garanzia, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.
6. Ciascun componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.